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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI LUCERA
 

Il Consiglio Provinciale di Foggia, in cui Lucera è rappresentata dal sindaco, Antonio Tutolo, prende posizione a favore del tribunale di Lucera, deliberando, anche tenendo conto della grave situazione in cui versa il tribunale di Foggia a seguito degli accorpamenti, una richiesta al Governo per l'istituzione a Lucera di un'articolazione del tribunale di Foggia. Di seguito, la delibera di Palazzo Dogana.

Su conforme relazione del Presidente, il Consiglio Provinciale

Premesso che: in attuazione delle disposizioni contenute nel DLgs. 7 settembre 2012, n.155, relative alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148, lo storico e funzionale Tribunale di Lucera è stato soppresso, con conseguente accorpamento al Tribunale di Foggia. Tale soppressione, frutto di una etero - valutazione, evidentemente fondata solo su alcuni parametri matematici – in particolare, l’entità della popolazione -, non ha tenuto conto di un esame specifico ed opportuno della realtà contestuale del soppresso Tribunale. Ci si è chiesto perché il Tribunale di Lucera ha operato attivamente per oltre 70 anni? E con quali risultati? E’ stato considerato il contesto sociale e le relative soggettive connotazioni rilevanti sul versante penale, effettivamente e potenzialmente? Evidentemente non si è tenuto conto che un tribunale non lo si sopprime ove la realtà sociale e le complessive deviazioni, in termini di comportamenti devianti e penalmente rilevanti sono tali da ritenere necessaria l’istituzione del Tribunale, cosa che, evidentemente, ne ha sostenuto la lunga, temporalmente, e valida presenza nel circondario di Lucera. Fondamentale sovviene una considerazione, anzi una presa d’atto: dall’annuncio della soppressione la malavita locale si è potenziata, quasi pensando di essersi liberata di un ostacolo. Può essere opportuno una indagine presso le diverse Forze dell’Ordine per verificare se negli ultimi tempi si è registrata una recrudescenza dell’attività criminosa. Allora è vero che, in disparte i meri numeri avulsi dalla realtà, ove questa lo imponesse, si dovrebbe istituire anche più di un tribunale al servizio della stessa popolazione.

Nel caso di Lucera rileva la vicinanza geografica con Foggia, sicché è possibile percorrerne la distanza in non più di 15 minuti: trattasi di elemento che, lungi dal giustificare la soppressione del Tribunale, ne rinforza il sostegno poiché può ritenersi, in teoria, la funzionale sussistenza di due strutture operative,di cui una sede distaccata dell’altra, e, nel caso "de quo", le due sedi, possono coesistere, come avvenuto per oltre 70 anni.

Le considerazioni che precedono, ascoltate in varie sedi e in diversi momenti, in loco, in provincia e oltre, non possono tacersi e devono prospettarsi altre relative alla ingiustificata e inopportuna soppressione del Tribunale di Lucera che, davvero, risulta una decisione voluta e accettata ad ogni costo, ad onta del rispetto degli stessi criteri preordinati alla riforma.

Invero, un esame retrospettivo dimostra che, esaminando i dati statistici utilizzati dal Ministero della Giustizia ai fini soppressivi, il Tribunale di Lucera, fra i 58 tribunali sub provinciali, era il quindicesimo per organico dei magistrati e popolazione, il nono per il carico processuale ed il secondo per estensione territoriale, con un circondario comprendente trentadue comuni della Provincia di Foggia, dal Subappennino Settentrionale al Gargano Nord, con una superficie di 2.800 chilometri quadrati: su tali presupposti il Consiglio Giudiziario di Bari e le Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati emisero parere, disatteso, favorevole alla permanenza del Tribunale di Lucera.

Sempre con riferimento ai dati statistici, si deve evidenziare la collocazione del Tribunale di Lucera all’interno dell’elenco dei 58 subprovinciali, per ciascuna voce. Orbene, ecco i risultati:

a) Popolazione: 15° posto;

b) Estensione: 2° posto;

c) Magistrati: 15° posto;

d) Sopravvenienze medie 2006/2010: 9° posto;

Invero, non può sottacessi che:

- il Tribunale di Lucera non è stato ritenuto recuperabile nonostante avesse raggiunto oggettivamente il parametro dell’estensione, la cui soglia era stata fissata dal Ministero della Giustizia a 2.100 chilometri quadrati mentre Lucera ha un Circondario di 2.813 chilometri quadrati;

- non è stato ritenuto recuperabile nonostante la presenza di criminalità organizzata riportata nelle relazioni del Procuratore della Repubblica di Lucera, nelle note del Procuratore Distrettuale Antimafia di Bari, nella relazione del Ministro dell’Interno di inizio anno, nel parere del Consiglio Giudiziario di Bari, nei pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, che non sono stati evidentemente ritenuti veritieri dal Governo;

- è stato ritenuto "inferiore" a ben 27 Tribunali sub provinciali (quelli salvati dal Governo nonostante fosse al 2° posto per l’estensione, al 9° posto per le sopravvenienze medie, al 15° posto per l’organico dei magistrati e per la popolazione;

- è stato ritenuto "inferiore", in particolare, a ben 26 Tribunali sub provinciali (che sono stati salvati) aventi il parametro dell’estensione più modesto rispetto ad esso;

- è stato ritenuto "inferiore", in particolare, a ben 19 Tribunali sub provinciali (che sono stati salvati) aventi il parametro delle sopravvenienze medie più modesto rispetto ad esso,

- è stato ritenuto "inferiore", in particolare, a ben 13 Tribunali sub provinciali (che sono stati salvati) aventi il parametro dell’organico dei magistrati più modesto rispetto ad esso,

- è stato ritenuto "inferiore", in particolare, a ben 15 Tribunali sub provinciali (che sono stati salvati) aventi il parametro della popolazione più modesto rispetto ad esso.

Orbene, la sintetica disanima che precede, lungi dall’essere posta in sterile chiave campanilistica, intende evidenziare e sottoporre a chi è investito di specifico potere decisionale, che sussistono ampiamente i presupposti per mantenere in vita la struttura operativa di Lucera, ancorché quale Articolazione Territoriale del Tribunale di Foggia, su cui far confluire una o più sezioni specialistiche (per s.: 3^ Sezione Esecutiva, Sezione Lavoro e Previdenza, Sezione Famiglia…) tenuto conto, peraltro, che per gli stessi motivi suesposti sarebbe logico ed auspicabile un intervento legislativo correttivo del D.Lgs. n.155/2012, non solo per il Tribunale di Lucera ma anche per altri Tribunali meritevoli di riconsiderazione, anche in senso eventualmente negativo, attesi certi mantenimenti in vita!

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto che i suesposti elementi possono formare validissima motivazione per la formulazione di un ordine del giorno perché sia mantenuta e garantita, operativamente, quale Articolazione Territoriale del Tribunale di Foggia, l’ex Tribunale di Lucera;

dato atto che, a tale scopo, rileva la fondamentale considerazione che il Palazzo di Giustizia di Lucera è di proprietà dell’omonimo Comune, che ne garantisce l’uso gratuito a fronte – notizie correnti – di ingenti spese che lo Stato e/o l’Amministrazione locale foggiana sta già sopportando e dovrebbe sopportare ancor più per incrementare quello di Foggia;

con votazione unanime, eseguita e proclamata ai sensi di legge,

D E L I B E R A

Per quanto riportato nella parte motiva al presente atto, di cui è parte sostanziale, di approvare il seguente ordine del giorno: "richiesta al Governo della Repubblica, previa propedeutica istruttoria degli Organi competenti, di istituire una ARTICOLAZIONE TERRITORIALE del Tribunale di Foggia, con tutte le competenze in materia civile e penale – ovvero per una o più Sezioni specialistiche (es.: 3^ Sezione Civile, Sezione Famiglia, Sezione Lavoro e Previdenza, Volontaria Giurisdizione …), presso la sede del Palazzo di Giustizia di Lucera, valutandone compiutamente i validi presupposti";

di inoltrare il presente ordine del giorno al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero di Giustizia e agli Organi ritenuti interessati;

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



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