Il Consiglio comunale di Lucera, riunitosi nel teatro Garibaldi, marted์ 23 dicembre, ha discusso un argomento, inserito nell'ordine del giorno per volontเ di sette consiglieri di opposizione, che continua a tenere banco nel dibattito politico incentrato sulle difficili condizioni finanziarie in cui versa l'Ente di Palazzo Mozzagrugno, avviato verso la procedura di pre dissesto: l'alienazione dei terreni ex Eca, per fare cassa. Quella strada fu tentata dall'amministrazione Labbate, durante la quale la massima Assise cittadina nel 2006 approv๒ la famosa delibera numero 46, pendendo allora come ora il debito relativo alla vicenda Sacco. Non se ne fece nulla, come ่ noto, ma quella delibera non ่ mai del tutto uscita di scena, e in ci๒ che essa prevedeva, la minoranza, con posizioni in cui si ่ avuta qualche differenza, vede ancora la soluzione, se non totale almeno in buona parte, dei problemi economici che pendono sul Comune. Alla fine di un lungo dibattito, la maggioranza ha votato compatta, esprimendo 15 voti negativi, in sostanza, al ricorso alla delibera 46 del 2006; dai banchi dell'opposizione sono giunti 5 voti favorevoli (Dotoli, Valerio, Petroianni, Ziccardi, De Maio), due astensioni (Bizzarri e Dell'Osso), mentre i consiglieri De Gaudio e Iannantuoni erano assenti. Il sindaco, Antonio Tutolo, ha ribadito la sua contrarietเ, e quella della maggioranza che lo sostiene, alla vendita dei terreni ereditati dalla Nobil Donna Giuseppina Spagnoletti Zeuli De Troia, alla luce del parere espresso, tra gli altri, dall'avvocato Rocco Marino, acquisito il 23 dicembre, che di seguito riportiamo integralmente.
Preliminarmente occorre sgombrare qualsiasi dubbio in ordine alla titolaritเ dei beni in capo al Comune di Lucera. Sebbene listituzione di erede ed il lascito siano stati fatti in favore della Congrega della Caritเ di Lucera, trattasi della denominazione ottocentesca per indicare le istituzioni statali destinate a venir incontro ai bisogni della popolazione povera; le Congreghe con Legge 3 giugno 1937 n. 847 sono state soppresse, e le competenze sinora esercitate da queste ed i loro patrimonio si sono trasferiti a favore degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.). Successivamente con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono stati soppressi gli Enti Comunali di Assistenza, ed il trasferimento dei beni ่ avvenuto in favore del Comune.
Recita lart. 25 del citato D.P.R.: "Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonch้ i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente".
Quindi vi ่ stata successione ex-lege dei vari enti: dalla Congrega della Caritเ, allEnte Comunale di Assistenza, ed infine al Comune. Si ่ verificato per disposizione normativa il trasferimento dellintero patrimonio da un Ente a quello successivo. Per patrimonio si intende il complesso dei diritti e dei doveri facenti capo al singolo Ente. Nel concetto di dovere sono ricomprese anche le obbligazioni dellEnte. Considerato che la natura giuridica dellonere ่ di unobbligazione vera e propria, si pu๒ sostenere che il Comune di Lucera ่ subentro per legge nella titolaritเ dei beni oggetto del lascito a titolo di erede e di conseguenza nel relativo onere stabilito dalla de cuius.
Altra questione ่ quella relativa alla qualifica dellonere di assistenza e beneficienza come motivo determinante o meno della disposizione testamentaria.
La qualifica dellonere quale motivo determinate ha risvolti in caso di impugnazione del testamento per adempimento dellonere ai sensi dellart. 648 del codice civile.
A norma dellart. 648 del codice civile, nel caso di inadempimento dellonere lautoritเ giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sullinadempimento, pu๒ pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione ่ stata prevista dal testatore o se ladempimento dellonere ha costituito il solo motivo determinate della disposizione.
In altre parole il testatore non avrebbe mai disposto a favore della Congrega della Caritเ (ora il Comune) qualora avesse avuto il minimo dubbio circa il possibile inadempimento dellonere di assistenza e beneficienza.
La qualifica dellonere in oggetto come motivo determinate della disposizione testamentaria, emerge dal tenore dellatto mortis causa dal quale si evince, con chiarezza che tanto la Sig.ra Spagnoletti Zeuli, ha disposto in favore della Congrega (oggi il Comune), in quanto certa che un Istituto Pubblico, creato per realizzare gli scopi di pubblica utilitเ e di assistenza, che la de cuius, aveva interesse a proseguire successivamente alla sua morte, avrebbe meglio garantito lesecuzione delle sue ultime volontเ e quindi dellonere, al contrario di una istituzione di erede a favore di una persona fisica, onerata del fine di assistenza e della beneficenza.
A conferma del motivo determinate le ultime volontเ della de cuius espresse a pag. 2, dellatto mortis causa, nel quale si legge che il desiderio della Sig.ra Spagnoletti Zeuli era nel far rimanere i beni a Lucera e nel perpetrare la memoria sua e di suo marito il Sig. Pasquale de Troia.
In merito ai primi due punti si pu๒ concludere che il Comune di Lucera ่ erede testamentario a titolo universale della Sig.Ra Spagnoletti Zeuli. Listituzione di erede ่ gravata da un onere di assistenza e beneficienza. Tanto lapposizione quanto ladempimento dellonere hanno costituito motivo determinante della disposizione testamentaria.
A questo punto occorre analizzare quali sono le conseguenze giuridiche per il Comune di Lucera, dellapposizione dellonere ad un lascito testamentario.
Come detto in precedenza lonere ่ una obbligazione vera ่ propria, pertanto il Comune di Lucera beneficiario della disposizione testamentaria ่ obbligato ad adempiervi.
In caso di inadempimento dellonere il citato art. 648 del codice civile stabilisce che: "per ladempimento dellonere pu๒ agire qualsiasi interessato".
Occorre analizzare entro quali limiti il Comune di Lucera ่ obbligato ad adempiere e chi sono i soggetti interessati alladempimento.
Il Comune risponde delladempimento dellonere nei limiti del valore dei beni ricevuti, ci๒ si evince sia dagli art. 473 del codice civile in tema di accettazione dellereditเ con beneficio di inventario applicabile anche agli Enti Pubblici ai sensi dellart 11 del codice civile, e dallart. 586 codice civile che in tema di acquisto dellereditเ da parte dello Stato, il quale sancisce che questultimo non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati.
La ratio delle predette norme ่ di tutela del patrimonio dellEnte che non ha un unico fine ma svariati, e di tutela degli altri creditori dellEnte nel caso di damnosa hereditas.
Si precisa, per completezza del presente parere legale, che lapertura della successione, coincidente con la morte della Sig.ra Spagnoletti Zeuli, ่ avvenuta in un momento in cui vigevano articoli ora abrogati, artt. 17 e 600 del codice civile.
Detti articoli obbligavano solo ad una autorizzazione per laccettazione dellereditเ senza mutare il tipo di responsabilitเ per i debiti ereditari, contenuti sempre nel valore del lascito.
Per quanto riguarda i soggetti interessati ad agire per ladempimento dellonere ai sensi dellart 648 comma 1, del codice civile, secondo una tesi gli stessi coinciderebbero con i soggetti legittimati ad agire ai sensi dellart. 100 del codice di procedura civile.
La tesi prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, ritiene che interessato ad agire sia qualunque soggetto avvantaggiato dalladempimento dellonere (per tutte, Cass. Civ. 30 settembre 1969, n. 3049, e Cass. Civ. 11 Giugno 1975, n. 2306, in dottrina, G. Capozzi, Successioni e Donazioni, pag. 908). Lazione in giudizio quindi, compete a qualunque soggetto che abbia un interesse patrimoniale o solo morale, non soltanto a colui che abbia un diritto di credito alla prestazione. Si tratta di una legittimazione straordinaria attribuita indipendentemente al riferimento di posizioni sostanziali tipiche.
Nellampia categoria sono perci๒ compresi i prossimi congiunti del testatore (parenti legittimi, legittimati o adottivi), gli enti che, per destinazione istituzionale rappresentano la categoria beneficiata (Cass. Civ. 14 dicembre 1999, n. 14029, secondo la quale la legittimazione deve essere riconosciuta sia a ciascuno degli appartenenti alla categoria beneficiari, sia allente istituzionalmente preposto alla cura degli interessi di quella categoria).
Secondo la Giurisprudenza, nel caso in cui lonere sia diretto a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati ad agire per ladempimento sono non gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, che possono anche non cumulare la qualifica di eredi, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi pi๙ intimamente connessi alla persona del de cuius medesimo (come nel caso in esame nel quale lereditเ per testamento si ่ devoluta allunico erede istituito dalla de cuius; i prossimi congiunti non avendo ricevuto alcunch้ non possono qualificarsi eredi), (Cass. Civ. 18 marzo 1999, n. 2487).
Riguardo alle modalitเ con le quali pu๒ essere richiesto ladempimento, secondo la dottrina prevalente linteressato pu๒ richiedere ladempimento dellonere con lesecuzione forzata in forma specifica secondo le nome del codice di procedura civile.
Infine secondo la dottrina ่ anche possibile che linteressato oltre alladempimento possa richiedere il risarcimento del danno. Lammissibilitเ di una siffatta azione trova conferma nellart. 647 del codice civile che, salva diversa volontเ del testatore, consente allautoritเ giudiziaria, qualora ne ravvisi lopportunitเ di imporre allonerato la prestazione di una cauzione, la quale avrebbe prevalentemente la funzione di garantire i danni da inadempimento (sul punto anche Cass. Civ. 21 febbraio 2007, n. 4022).
Ladempimento dellonere non pu๒ intaccare lintero patrimonio del Comune di Lucera, perch่ lobbligazione del Comune ่ contenuta nei limiti del valore dei beni lasciati nel testamento della de cuius.
Legittimati ad agire in giudizio sono i prossimi congiunti della de cuius, i diretti beneficiati dallonere e gli enti che li rappresentano come ad esempio associazioni di beneficienza.
Si ritiene possibile lesecuzione forzata in forma specifica dellobbligazione contenuta nellonere.
E possibile chiedere oltre alladempimento, il risarcimento del danno.
Ultimo punto oggetto del presente parere ่ lipotesi di azione promossa per inadempimento dellonere determinate con risoluzione della disposizione testamentaria, successiva allalienazione dei beni oggetto del lascito ed utilizzo del ricavato per scopi diversi dallassistenza e beneficienza.
Effetti della sentenza costitutiva che accerta linadempimento e la risoluzione della disposizione testamentaria, ่ la sostituzione dellonerato con altro legittimato che subentrerเ nei diritti e nei doveri dellonerato.
Lonerato Comune di Lucera, perderเ la titolaritเ dei beni a favore di altro soggetto che subentrerเ al suo posto al fine di eseguire lonere.
Pertanto legittimati ad agire per lazione di inadempimento e risoluzione della disposizione testamentaria, sono come afferma anche la Giurisprudenza della Cassazione ( Cass. Civ. 11 agosto 1975 n. 2306 e Cass. Civ. 1976, n. 4145), coloro i quali sono destinati a sostituire lonerato inadempiente nei diritti e negli obblighi: ossia gli eredi legittimi.
Nel caso di specie non ่ possibile che operi listituto dellaccrescimento ai sensi dellart. 674 del codice civile, a favore di altri chiamati testamentari, perch้ vi ่ stata listituzione di un solo erede universale, il Comune di Lucera, e non di altri eredi, ma solo di legatari.
Tanto meno non ่ possibile che operi la sostituzione, ai sensi dellart. 688 del codice civile, perch้ il testatore non ha indicato altra persona nel caso in cui listituzione del primo chiamato (il Comune di Lucera), sia inefficace.
Quindi la risoluzione della disposizione testamentaria determinando linefficacia dellistituzione di erede a favore del Comune di Lucera, dovrebbe permettere lapertura della successione legittima a favore dei chiamati in subordine, gli eredi legittimi della de cuius, che potranno accettare lereditเ, subentrare al Comune di Lucera, nella titolaritเ dei beni e nelladempimento dellonere.
Il punto merita una precisazione di notevole rilievo.
La successione della Sig.ra Spagnoletti Zeuli si ่ aperta il 21 gennaio 1935, data della sua morte. Il diritto di accettare lereditเ si prescrive entro 10 anni dallapertura della successione art. 480 del codice civile. Quindi per i primi chiamati in subordine il diritto si ่ prescritto il 21 gennaio del 1945. Non potendo pi๙ accettare lereditเ non sono pi๙ legittimati a chiedere linadempimento dellonere e la conseguente risoluzione della disposizione testamentaria, per carenza di interesse.
I questo senso si ่ espressa la Cass. Civ. 19 ottobre 1998, n. 10338 per la quale: "dalla prescrizione del diritto ad accettare lereditเ degli ulteriori chiamati deriva la prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del modus da parte dei primi eredi chiamati".
Continuando, oltre che per i primi chiamati, lazione giudiziaria volta a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria non ่ esperibile nemmeno dagli ulteriori chiamati, gli altri eredi legittimi della Sig.ra Spagnoletti Zeuli, perch้ anche questi ultimi non possono pi๙ accettare lereditเ
Per essere chiamati allereditเ, quindi essere capaci a succedere, e di conseguenza poter accettare lereditเ, ่ necessario essere nati nel momento in cui si ่ aperta la successione, con la morte del de cuius, artt. 1 e 462 del codice civile.
Non sono legittimati quelli nati successivamente allapertura della successione, perch้ incapaci di succedere, per loro non ่ possibile la chiamata ereditaria.
La conclusione ่ di notevole rilievo perch้ priva tutti gli eredi esistenti della Sig.ra Spagnoletti Zeuli, nati dopo il 21 gennaio 1935, della legittimazione a chiedere linadempimento e la risoluzione della disposizione testamentaria, per intervenuta prescrizione del loro diritto di accettare lereditเ, e per impossibilitเ di accettazione per incapacitเ a succedere.
Ci๒ non toglie che vi siano altri legittimati a chiedere lazione di inadempimento e di risoluzione, infatti la Cassazione Civile con sentenza del 18 marzo 1999 n. 2487, ha riconosciuto la legittimazione allazione di risoluzione ai legittimati allazione di adempimento, in particolare ai beneficiari del modo che con la risoluzione della disposizione vedrebbero sostituito un nuovo soggetto per ladempimento dellonere.
In questo caso la sostituzione avverrebbe comunque a favore degli eredi legittimi!!! Entra prepotentemente dalla porta ci๒ che ่ uscito dalla finestra!!!
I beni non tornerebbero agli eredi legittimi della Sig.ra Spagnoletti Zeuli qualora si aprisse la successione a favore dello Stato, per termine delle generazioni dei successibili.
Si sottolinea che la posizione della Cassazione Civile da ultimo citata ่ una posizione isolata. Prevalente ่ lorientamento che vede gli unici legittimati ad agire per la risoluzione della disposizione testamentaria coloro che trarrebbero vanteggio dalla sostituzione dellonerato, nel nostro caso gli eredi legittimi, i quali per๒ come detto hanno perso per intervenuta prescrizione il loro diritti sullereditเ della Sig.ra Spagnoletti Zeuli.
Si pu๒ pertanto sostenere che ad oggi non vi siano legittimati ad esperire lazione di inadempimento e di risoluzione della disposizione testamentaria.
Circa la normativa applicabile alla risoluzione testamentaria, lopinione prevalente ่ che si applichino le norme sui contratti, artt. 1453 e segg. del codice civile. Inoltre lart. 2652 comma 1 n. 1 del codice civile, prevede la trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione prevista dal secondo comma dellart. 648 del codice civile. In tal caso la sentenze che accoglie tale domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Quindi nel caso in cui il Comune di Lucera, decida di alienare i beni ed il ricavato venga impiegato per fini diversi da quelli indicati dalla de cuius con lapposizione dellonere.
Qualora venga riconosciuta la legittimazione ad agire per la risoluzione della disposizione testamentaria, non agli eredi legittimi come ampiamente detto, ma le categorie residuali, e sui beni venga trascritta la domanda giudiziale di risoluzione presso lagenzia del territorio servizio di pubblicitเ immobiliare successivamente allalienazione.
Il terzo acquirente pu๒ far salvo il suo acquisto secondo ai sensi dellart. 2652 del codice civile. A contrario, se sui beni ่ stata giเ trascritta la domanda di risoluzione lacquisto del terzo viene meno.
La successiva sentenza costitutiva che accerta la risoluzione potrเ condannare al risarcimento danni sia il Comune di Lucera, sia il terzo acquirente contraente in mala fede.
Per lacquirente dei beni, trattasi di acquisto particolarmente pericoloso. Ci๒ ha notevole risvolto sul possibile valore di acquisto dei beni.
Sono prescritti e non potranno mai pi๙ essere richiesti i legati posti a carico dellerede universale Comune di Lucera.
CONCLUDENDO.
A questo pu๒ possono meglio valutarsi le conseguenze economico/giuridiche, per il Comune di Lucera nel caso di alienazione dei beni oggetto del lascito ed impiego del ricavato per scopi diversi da quelli indicati dalla benefattrice con lapposizione dellonere.
Il Comune di Lucera si vedrebbe sicuramente esposto ad unazione giudiziaria volta ad ottenere ladempimento dellonere da parte di una serie indefinita di soggetti ed il risarcimento danni.
Il valore economico del lascito, ่ destinato a coprire ladempimento dellonere.
La somma riconosciuta dal Giudice a titolo di risarcimento danni si pone fuori da quel valore. Pertanto il Comune di Lucera potrebbe maturare un debito di particolare entitเ in considerazione del particolare valore economico del lascito, stimato in ordine ai 10 milioni di euro.
Nel caso in cui venga addirittura riconosciuta la legittimazione a chiedere linadempimento e la risoluzione della disposizione testamentaria ai soggetti che hanno intentato lazione giudiziaria volta alladempimento dellonere, le conseguenze per il Comune di Lucera sarebbero la perdita dellintero lascito testamentario ed il sequestro delle somme ricavate dallalienazione al fine di adempiere lonere ed ovviamente il risarcimento danni.
Il terzo acquirente potrebbe far salvo il suo acquisto solo qualora la domanda giudiziale volta ad ottenere la risoluzione della disposizione sia trascritta successivamente allalienazione.
Potrebbe essere condannato con il Comune di Lucera al risarcimento danni se contraente in mala fede.
Non vi ่ assoluta convenienza economico/giuridica per il Comune di Lucera a procedere allalienazione dei beni oggetto del lascito ed impiego del ricavato per fini diversi da quelli indicati nellonere.