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DAL CONSIGLIO COMUNALE NO ALLA DELIBERA 46/2006. IL PARERE DI UN AVVOCATO
 

Il Consiglio comunale di Lucera, riunitosi nel teatro Garibaldi, marted์ 23 dicembre, ha discusso un argomento, inserito nell'ordine del giorno per volontเ di sette consiglieri di opposizione, che continua a tenere banco nel dibattito politico incentrato sulle difficili condizioni finanziarie in cui versa l'Ente di Palazzo Mozzagrugno, avviato verso la procedura di pre dissesto: l'alienazione dei terreni ex Eca, per fare cassa. Quella strada fu tentata dall'amministrazione Labbate, durante la quale la massima Assise cittadina nel 2006 approv๒ la famosa delibera numero 46, pendendo allora come ora il debito relativo alla vicenda Sacco. Non se ne fece nulla, come ่ noto, ma quella delibera non ่ mai del tutto uscita di scena, e in ci๒ che essa prevedeva, la minoranza, con posizioni in cui si ่ avuta qualche differenza, vede ancora la soluzione, se non totale almeno in buona parte, dei problemi economici che pendono sul Comune. Alla fine di un lungo dibattito, la maggioranza ha votato compatta, esprimendo 15 voti negativi, in sostanza, al ricorso alla delibera 46 del 2006; dai banchi dell'opposizione sono giunti 5 voti favorevoli (Dotoli, Valerio, Petroianni, Ziccardi, De Maio), due astensioni (Bizzarri e Dell'Osso), mentre i consiglieri De Gaudio e Iannantuoni erano assenti. Il sindaco, Antonio Tutolo, ha ribadito la sua contrarietเ, e quella della maggioranza che lo sostiene, alla vendita dei terreni ereditati dalla Nobil Donna Giuseppina Spagnoletti Zeuli De Troia, alla luce del parere espresso, tra gli altri, dall'avvocato Rocco Marino, acquisito il 23 dicembre, che di seguito riportiamo integralmente.

Preliminarmente occorre sgombrare qualsiasi dubbio in ordine alla titolarit dei beni in capo al Comune di Lucera. Sebbene l’istituzione di erede ed il lascito siano stati fatti in favore della Congrega della Carit di Lucera, trattasi della denominazione ottocentesca per indicare le istituzioni statali destinate a venir incontro ai bisogni della popolazione povera; le Congreghe con Legge 3 giugno 1937 n. 847 sono state soppresse, e le competenze sinora esercitate da queste ed i loro patrimonio si sono trasferiti a favore degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.). Successivamente con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono stati soppressi gli Enti Comunali di Assistenza, ed il trasferimento dei beni avvenuto in favore del Comune.

Recita l’art. 25 del citato D.P.R.: "Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonch i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente".

Quindi vi stata successione ex-lege dei vari enti: dalla Congrega della Carit, all’Ente Comunale di Assistenza, ed infine al Comune. Si verificato per disposizione normativa il trasferimento dell’intero patrimonio da un Ente a quello successivo. Per patrimonio si intende il complesso dei diritti e dei doveri facenti capo al singolo Ente. Nel concetto di dovere sono ricomprese anche le obbligazioni dell’Ente. Considerato che la natura giuridica dell’onere di un’obbligazione vera e propria, si pu sostenere che il Comune di Lucera subentro per legge nella titolarit dei beni oggetto del lascito a titolo di erede e di conseguenza nel relativo onere stabilito dalla de cuius.

Altra questione quella relativa alla qualifica dell’onere di assistenza e beneficienza come motivo determinante o meno della disposizione testamentaria.

La qualifica dell’onere quale motivo determinate ha risvolti in caso di impugnazione del testamento per adempimento dell’onere ai sensi dell’art. 648 del codice civile.

A norma dell’art. 648 del codice civile, nel caso di inadempimento dell’onere l’autorit giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sull’inadempimento, pu pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione stata prevista dal testatore o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinate della disposizione.

In altre parole il testatore non avrebbe mai disposto a favore della Congrega della Carit (ora il Comune) qualora avesse avuto il minimo dubbio circa il possibile inadempimento dell’onere di assistenza e beneficienza.

La qualifica dell’onere in oggetto come motivo determinate della disposizione testamentaria, emerge dal tenore dell’atto mortis causa dal quale si evince, con chiarezza che tanto la Sig.ra Spagnoletti Zeuli, ha disposto in favore della Congrega (oggi il Comune), in quanto certa che un Istituto Pubblico, creato per realizzare gli scopi di pubblica utilit e di assistenza, che la de cuius, aveva interesse a proseguire successivamente alla sua morte, avrebbe meglio garantito l’esecuzione delle sue ultime volont e quindi dell’onere, al contrario di una istituzione di erede a favore di una persona fisica, onerata del fine di assistenza e della beneficenza.

A conferma del motivo determinate le ultime volont della de cuius espresse a pag. 2, dell’atto mortis causa, nel quale si legge che il desiderio della Sig.ra Spagnoletti Zeuli era nel far rimanere i beni a Lucera e nel perpetrare la memoria sua e di suo marito il Sig. Pasquale de Troia.

In merito ai primi due punti si pu concludere che il Comune di Lucera erede testamentario a titolo universale della Sig.Ra Spagnoletti Zeuli. L’istituzione di erede gravata da un onere di assistenza e beneficienza. Tanto l’apposizione quanto l’adempimento dell’onere hanno costituito motivo determinante della disposizione testamentaria.

A questo punto occorre analizzare quali sono le conseguenze giuridiche per il Comune di Lucera, dell’apposizione dell’onere ad un lascito testamentario.

Come detto in precedenza l’onere una obbligazione vera propria, pertanto il Comune di Lucera beneficiario della disposizione testamentaria obbligato ad adempiervi.

In caso di inadempimento dell’onere il citato art. 648 del codice civile stabilisce che: "per l’adempimento dell’onere pu agire qualsiasi interessato".

Occorre analizzare entro quali limiti il Comune di Lucera obbligato ad adempiere e chi sono i soggetti interessati all’adempimento.

Il Comune risponde dell’adempimento dell’onere nei limiti del valore dei beni ricevuti, ci si evince sia dagli art. 473 del codice civile in tema di accettazione dell’eredit con beneficio di inventario applicabile anche agli Enti Pubblici ai sensi dell’art 11 del codice civile, e dall’art. 586 codice civile che in tema di acquisto dell’eredit da parte dello Stato, il quale sancisce che quest’ultimo non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati.

La ratio delle predette norme di tutela del patrimonio dell’Ente che non ha un unico fine ma svariati, e di tutela degli altri creditori dell’Ente nel caso di damnosa hereditas.

Si precisa, per completezza del presente parere legale, che l’apertura della successione, coincidente con la morte della Sig.ra Spagnoletti Zeuli, avvenuta in un momento in cui vigevano articoli ora abrogati, artt. 17 e 600 del codice civile.

Detti articoli obbligavano solo ad una autorizzazione per l’accettazione dell’eredit senza mutare il tipo di responsabilit per i debiti ereditari, contenuti sempre nel valore del lascito.

Per quanto riguarda i soggetti interessati ad agire per l’adempimento dell’onere ai sensi dell’art 648 comma 1, del codice civile, secondo una tesi gli stessi coinciderebbero con i soggetti legittimati ad agire ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura civile.

La tesi prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, ritiene che interessato ad agire sia qualunque soggetto avvantaggiato dall’adempimento dell’onere (per tutte, Cass. Civ. 30 settembre 1969, n. 3049, e Cass. Civ. 11 Giugno 1975, n. 2306, in dottrina, G. Capozzi, Successioni e Donazioni, pag. 908). L’azione in giudizio quindi, compete a qualunque soggetto che abbia un interesse patrimoniale o solo morale, non soltanto a colui che abbia un diritto di credito alla prestazione. Si tratta di una legittimazione straordinaria attribuita indipendentemente al riferimento di posizioni sostanziali tipiche.

Nell’ampia categoria sono perci compresi i prossimi congiunti del testatore (parenti legittimi, legittimati o adottivi), gli enti che, per destinazione istituzionale rappresentano la categoria beneficiata (Cass. Civ. 14 dicembre 1999, n. 14029, secondo la quale la legittimazione deve essere riconosciuta sia a ciascuno degli appartenenti alla categoria beneficiari, sia all’ente istituzionalmente preposto alla cura degli interessi di quella categoria).

Secondo la Giurisprudenza, nel caso in cui l’onere sia diretto a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati ad agire per l’adempimento sono non gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, che possono anche non cumulare la qualifica di eredi, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi pi intimamente connessi alla persona del de cuius medesimo (come nel caso in esame nel quale l’eredit per testamento si devoluta all’unico erede istituito dalla de cuius; i prossimi congiunti non avendo ricevuto alcunch non possono qualificarsi eredi), (Cass. Civ. 18 marzo 1999, n. 2487).

Riguardo alle modalit con le quali pu essere richiesto l’adempimento, secondo la dottrina prevalente l’interessato pu richiedere l’adempimento dell’onere con l’esecuzione forzata in forma specifica secondo le nome del codice di procedura civile.

Infine secondo la dottrina anche possibile che l’interessato oltre all’adempimento possa richiedere il risarcimento del danno. L’ammissibilit di una siffatta azione trova conferma nell’art. 647 del codice civile che, salva diversa volont del testatore, consente all’autorit giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunit di imporre all’onerato la prestazione di una cauzione, la quale avrebbe prevalentemente la funzione di garantire i danni da inadempimento (sul punto anche Cass. Civ. 21 febbraio 2007, n. 4022).

L’adempimento dell’onere non pu intaccare l’intero patrimonio del Comune di Lucera, perch l’obbligazione del Comune contenuta nei limiti del valore dei beni lasciati nel testamento della de cuius.

Legittimati ad agire in giudizio sono i prossimi congiunti della de cuius, i diretti beneficiati dall’onere e gli enti che li rappresentano come ad esempio associazioni di beneficienza.

Si ritiene possibile l’esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligazione contenuta nell’onere.

E’ possibile chiedere oltre all’adempimento, il risarcimento del danno.

Ultimo punto oggetto del presente parere l’ipotesi di azione promossa per inadempimento dell’onere determinate con risoluzione della disposizione testamentaria, successiva all’alienazione dei beni oggetto del lascito ed utilizzo del ricavato per scopi diversi dall’assistenza e beneficienza.

Effetti della sentenza costitutiva che accerta l’inadempimento e la risoluzione della disposizione testamentaria, la sostituzione dell’onerato con altro legittimato che subentrer nei diritti e nei doveri dell’onerato.

L’onerato Comune di Lucera, perder la titolarit dei beni a favore di altro soggetto che subentrer al suo posto al fine di eseguire l’onere.

Pertanto legittimati ad agire per l’azione di inadempimento e risoluzione della disposizione testamentaria, sono come afferma anche la Giurisprudenza della Cassazione ( Cass. Civ. 11 agosto 1975 n. 2306 e Cass. Civ. 1976, n. 4145), coloro i quali sono destinati a sostituire l’onerato inadempiente nei diritti e negli obblighi: ossia gli eredi legittimi.

Nel caso di specie non possibile che operi l’istituto dell’accrescimento ai sensi dell’art. 674 del codice civile, a favore di altri chiamati testamentari, perch vi stata l’istituzione di un solo erede universale, il Comune di Lucera, e non di altri eredi, ma solo di legatari.

Tanto meno non possibile che operi la sostituzione, ai sensi dell’art. 688 del codice civile, perch il testatore non ha indicato altra persona nel caso in cui l’istituzione del primo chiamato (il Comune di Lucera), sia inefficace.

Quindi la risoluzione della disposizione testamentaria determinando l’inefficacia dell’istituzione di erede a favore del Comune di Lucera, dovrebbe permettere l’apertura della successione legittima a favore dei chiamati in subordine, gli eredi legittimi della de cuius, che potranno accettare l’eredit, subentrare al Comune di Lucera, nella titolarit dei beni e nell’adempimento dell’onere.

Il punto merita una precisazione di notevole rilievo.

La successione della Sig.ra Spagnoletti Zeuli si aperta il 21 gennaio 1935, data della sua morte. Il diritto di accettare l’eredit si prescrive entro 10 anni dall’apertura della successione art. 480 del codice civile. Quindi per i primi chiamati in subordine il diritto si prescritto il 21 gennaio del 1945. Non potendo pi accettare l’eredit non sono pi legittimati a chiedere l’inadempimento dell’onere e la conseguente risoluzione della disposizione testamentaria, per carenza di interesse.

I questo senso si espressa la Cass. Civ. 19 ottobre 1998, n. 10338 per la quale: "dalla prescrizione del diritto ad accettare l’eredit degli ulteriori chiamati deriva la prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del modus da parte dei primi eredi chiamati".

Continuando, oltre che per i primi chiamati, l’azione giudiziaria volta a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria non esperibile nemmeno dagli ulteriori chiamati, gli altri eredi legittimi della Sig.ra Spagnoletti Zeuli, perch anche questi ultimi non possono pi accettare l’eredit

Per essere chiamati all’eredit, quindi essere capaci a succedere, e di conseguenza poter accettare l’eredit, necessario essere nati nel momento in cui si aperta la successione, con la morte del de cuius, artt. 1 e 462 del codice civile.

Non sono legittimati quelli nati successivamente all’apertura della successione, perch incapaci di succedere, per loro non possibile la chiamata ereditaria.

La conclusione di notevole rilievo perch priva tutti gli eredi esistenti della Sig.ra Spagnoletti Zeuli, nati dopo il 21 gennaio 1935, della legittimazione a chiedere l’inadempimento e la risoluzione della disposizione testamentaria, per intervenuta prescrizione del loro diritto di accettare l’eredit, e per impossibilit di accettazione per incapacit a succedere.

Ci non toglie che vi siano altri legittimati a chiedere l’azione di inadempimento e di risoluzione, infatti la Cassazione Civile con sentenza del 18 marzo 1999 n. 2487, ha riconosciuto la legittimazione all’azione di risoluzione ai legittimati all’azione di adempimento, in particolare ai beneficiari del modo che con la risoluzione della disposizione vedrebbero sostituito un nuovo soggetto per l’adempimento dell’onere.

In questo caso la sostituzione avverrebbe comunque a favore degli eredi legittimi!!! Entra prepotentemente dalla porta ci che uscito dalla finestra!!!

I beni non tornerebbero agli eredi legittimi della Sig.ra Spagnoletti Zeuli qualora si aprisse la successione a favore dello Stato, per termine delle generazioni dei successibili.

Si sottolinea che la posizione della Cassazione Civile da ultimo citata una posizione isolata. Prevalente l’orientamento che vede gli unici legittimati ad agire per la risoluzione della disposizione testamentaria coloro che trarrebbero vanteggio dalla sostituzione dell’onerato, nel nostro caso gli eredi legittimi, i quali per come detto hanno perso per intervenuta prescrizione il loro diritti sull’eredit della Sig.ra Spagnoletti Zeuli.

Si pu pertanto sostenere che ad oggi non vi siano legittimati ad esperire l’azione di inadempimento e di risoluzione della disposizione testamentaria.

Circa la normativa applicabile alla risoluzione testamentaria, l’opinione prevalente che si applichino le norme sui contratti, artt. 1453 e segg. del codice civile. Inoltre l’art. 2652 comma 1 n. 1 del codice civile, prevede la trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione prevista dal secondo comma dell’art. 648 del codice civile. In tal caso la sentenze che accoglie tale domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Quindi nel caso in cui il Comune di Lucera, decida di alienare i beni ed il ricavato venga impiegato per fini diversi da quelli indicati dalla de cuius con l’apposizione dell’onere.

Qualora venga riconosciuta la legittimazione ad agire per la risoluzione della disposizione testamentaria, non agli eredi legittimi come ampiamente detto, ma le categorie residuali, e sui beni venga trascritta la domanda giudiziale di risoluzione presso l’agenzia del territorio servizio di pubblicit immobiliare successivamente all’alienazione.

Il terzo acquirente pu far salvo il suo acquisto secondo ai sensi dell’art. 2652 del codice civile. A contrario, se sui beni stata gi trascritta la domanda di risoluzione l’acquisto del terzo viene meno.

La successiva sentenza costitutiva che accerta la risoluzione potr condannare al risarcimento danni sia il Comune di Lucera, sia il terzo acquirente contraente in mala fede.

Per l’acquirente dei beni, trattasi di acquisto particolarmente pericoloso. Ci ha notevole risvolto sul possibile valore di acquisto dei beni.

Sono prescritti e non potranno mai pi essere richiesti i legati posti a carico dell’erede universale Comune di Lucera.

CONCLUDENDO.

A questo pu possono meglio valutarsi le conseguenze economico/giuridiche, per il Comune di Lucera nel caso di alienazione dei beni oggetto del lascito ed impiego del ricavato per scopi diversi da quelli indicati dalla benefattrice con l’apposizione dell’onere.

Il Comune di Lucera si vedrebbe sicuramente esposto ad un’azione giudiziaria volta ad ottenere l’adempimento dell’onere da parte di una serie indefinita di soggetti ed il risarcimento danni.

Il valore economico del lascito, destinato a coprire l’adempimento dell’onere.

La somma riconosciuta dal Giudice a titolo di risarcimento danni si pone fuori da quel valore. Pertanto il Comune di Lucera potrebbe maturare un debito di particolare entit in considerazione del particolare valore economico del lascito, stimato in ordine ai 10 milioni di euro.

Nel caso in cui venga addirittura riconosciuta la legittimazione a chiedere l’inadempimento e la risoluzione della disposizione testamentaria ai soggetti che hanno intentato l’azione giudiziaria volta all’adempimento dell’onere, le conseguenze per il Comune di Lucera sarebbero la perdita dell’intero lascito testamentario ed il sequestro delle somme ricavate dall’alienazione al fine di adempiere l’onere ed ovviamente il risarcimento danni.

Il terzo acquirente potrebbe far salvo il suo acquisto solo qualora la domanda giudiziale volta ad ottenere la risoluzione della disposizione sia trascritta successivamente all’alienazione.

Potrebbe essere condannato con il Comune di Lucera al risarcimento danni se contraente in mala fede.

Non vi assoluta convenienza economico/giuridica per il Comune di Lucera a procedere all’alienazione dei beni oggetto del lascito ed impiego del ricavato per fini diversi da quelli indicati nell’onere.



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