Il Giudice ha dichiarato inammissibile, per vizio procedurale, il ricorso nell'azione popolare, avviata nel 2011, ai sensi dell’articolo 9 del Testo Unico sugli Enti Locali, di Antonio Tutolo, Floriana Marchetti, Michele Coccia, Veturio Antifora, come semplici cittadini, contro Gianni Pitta per la vicenda stadio comunale.
Il ricorso è stato presentato in ritardo dall'avvocato dei ricorrenti, in relazione alla delibera con la quale l'Ente, nel 2011, si accollava i debiti della US Lucera Calcio (di cui Pitta era presidente), che, anni prima, aveva assunto un mutuo di 550mila euro con l'istituto del credito sportivo per la realizzazione del campo in erba sintetica, operazione per la quale il Consiglio comunale, nel 2004, aveva concesso l'autorizzazione per il rilascio di una garanzia fideiussoria a favore della società sportiva.
Quella delibera ebbe l'immediata esecutività, mentre il ricorso è stato presentato avendo come riferimento la pubblicazione della stessa nell'albo pretorio. Questo non ha permesso di rispettare i termini di legge per l'inoltro del ricorso. Da quanto appreso, i ricorrenti decideranno nei prossimi giorni se fare appello.
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