Riceviamo e pubblichiamo
ACCORDO DI PROGRAMMA DEL “CONTRATTO DI QUARTIERE II”: quando è stato pubblicato sul Bollettino regionale il relativo Decreto del Presidente Vendola?
In merito al Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEP), il Responsabile del Settore Urbanistico e il Dirigente del 5° Settore Lavori ed Opere pubbliche di allora mi scrivevano sarcasticamente che “Effettivamente risponde al vero che la dotazione di spazi pubblici si è ridotta rispetto al PEEP originario. Quando si inseriscono nuove cubature in un piano preesistente è del tutto ovvio che tali dotazioni si decrementino, salvo a voler reperire le aree a verde pubblico sulle terrazze dei nuovi edifici, come nella mitica Babilonia…
Successivamente, nel mio primo ricorso del 2006 al Capo dello Stato Giorgio Napolitano, evidenziai, tra l’altro, che già la famigerata Deliberazione n. 9 del 1999 “… modificando gli indici informatori del PEEP e comportando la riduzione (ammessa anche dagli stessi Dirigenti tecnici comunali) delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, attraverso una sostanziale alterazione dell’impostazione iniziale della pianificazione e trasformazione della destinazione di zona da VERDE ATTREZZATO a EDIFICATORIA, era soggetta ad una necessaria ripubblicazione...”.
Com’è tristemente noto, il Consiglio di Stato annullò poi la suddetta delibera, precisando tra le altre cose che “Per giurisprudenza costante, la valutazione del fabbisogno è presupposto necessario per la legittimità del piano, onde, nel caso in esame, la sua omissione vizia sia l’approvazione della “variante” sia gli atti inerenti alla procedura espropriativa di attuazione”.
Negli atti comunali connessi alla recente rideterminazione del FABBISOGNO ABITATIVO, non vi è espresso richiamo alle note di trasmissione alla Regione dei dati relativi alle seguenti schede (rimesse dalla stessa Regione ai Comuni) che, raccolti ed opportunamente aggiornati, avrebbero dovuto costituire il riferimento per l’attuale programmazione:
“-· scheda conoscitiva a carattere generale (i dati relativi alla popolazione, ai nuclei familiari, indicazione delle priorità circa le tipologie di interventi realizzabili);
-· scheda conoscitiva sul Piano di Zona “167” (indicazione P.d.Z. adottato o approvato, aree disponibili per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata;
-· scheda conoscitiva recupero (dati sugli strumenti urbanistici e sul patrimonio comunale)”. Inoltre, la Legge Regionale n. 21 del 2011 prevede oggi che i nuovi piani siano adottati con deliberazione della Giunta comunale, successivamente dalla stessa approvati in via definitiva, MA SOLO SE CONFORMI ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE.
A tutt’oggi, invece, non ancora viene comunicato alla Collettività il numero e la data del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia che avrebbe dovuto pubblicare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) riguardante l’eventuale approvazione dell’Accordo di Programma relativo al “Contratto di Quartiere II”. In conclusione ribadisco che il citato D.P.G.R. avrebbe rappresentato l’unico atto monocratico per determinare:
a) “le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, sostituendo le concessioni edilizie…”;
b) la decorrenza del giorno per l’impugnazione di un atto amministrativo, trattandosi, evidentemente, di pubblicità costitutiva e non già di semplice pubblicità – notizia che può essere data, come avvenuto a Lucera, attraverso semplici comunicati - stampa o fuorvianti manifesti murali”.
E’ del tutto evidente, sulla base di quanto innazi detto, che ogni causa civile intentata da un qualunque espropriato è una CAUSA VINTA!
Ne è una testimonianza la recente Sentenza così detta Calabrìa. Sono sempre i Giudici di Palazzo Spada, infatti, a stigmatizzare il comportamento assunto dalle varie amministrazioni comunali succedutesi nelle consiliature successive al 1983 che hanno agito (e agiscono, aggiungo io!) “in spregio ad ogni regola di diritto e di civiltà giuridica”.
Antonio Chiella