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Il Comitato della 167 chiede chiarimenti sul Contratto di Quartiere II
 

Il Comitato Cittadino di Quartiere “Santa Maria delle Grazie – Zona 167" ha scritto al Presidente della Regione, Nichi Vendola; all'assessore regionale al Territorio, Angela Barbanente; al sindaco di Lucera, Pasquale Dotoli; nonché alla Corte dei Conti per chiedere chiaramenti sul Contratto di Quartiere II. Scrive il presidente, Pasquale Bevere:

P R E M E S S O
1. che in data 04/04/2004 con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 veniva adottata la Variante al PEEP finalizzata alla realizzazione degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere II;
2. che in data 04/04/2004 con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 veniva approvata la proposta di Contratto di Quartiere II “Pezza del Lago – Zona 167”,
conformemente a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/12/2001 e dal Bando di gara promosso dalla Regione Puglia e pubblicato sul BURP n. 114 del 09/10/2003;
3. che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica n. 68 del 05/09/2003, in ossequio alla Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30/07/2003,
venivano approvati i bandi per l’individuazione dei soggetti privati interessati alla realizzazione di interventi di edilizia convenzionata e locali commerciali con le connesse opere di urbanizzazione ed al co-finanziamento delle espropriazioni ed opere pubbliche in attuazione della Variante al PEEP e del Contratto di Quartiere II “Pezza del Lago – Zona 167”;
4. che la commissione, nominata con determinazione n. 85 del 04/11/2003, procedeva alla individuazione dei soggetti privati secondo la formulazione di apposita graduatoria, con assegnazione provvisoria, adottata con Determinazione n. 13 del 01.04.2004;
5. che nel mese di aprile 2004 le imprese aggiudicatarie (cosiddetti Soggetti Attuatori) ed il Comune di Lucera sottoscrivevano il Protocollo d’Intesa di cui allo schema approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 31.03.2004;
6. che in concomitanza con la precitata assegnazione dei lotti di edilizia residenziale convenzionata, si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione del lotto di tipologia C3 relativo alla Casa di Cura e che a sua volta, a seguito dell’apertura dell’unica offerta pervenuta, la commissione giudicatrice, nel constatare una anomalia nella documentazione presentata, non ha proceduto alla aggiudicazione del medesimo lotto. Da quel momento in poi, per quel lotto, non è stato più effettuato alcun esperimento di gara per la sua assegnazione.
7. che con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P/109/05 del 12/04/2005 è stata approvata la graduatoria delle proposte di Contratto di Quartiere II presentate dai Comuni della Regione Puglia ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione;
8. che tra i Comuni ritenuti ammissibili a finanziamento rientra la proposta di Contratto di Quartiere II presentata dal Comune di Lucera;
9. Lo scrivente, in merito alle formalità di legge richieste, non è riuscito ad acquisire notizie circa il D.P.G.R. di approvazione del “Contratto di Quartiere”. Infatti la giurisprudenza specifica che lo strumento urbanistico “diviene efficace solo a seguito del puntuale adempimento di tutte le formalità di pubblicazione e gli adempimenti connessi, trattandosi in questo caso di pubblicità costitutiva e non già di semplice pubblicità-notizia, atteso che il dies a quo per l’impugnazione decorre pacificamente solo dal momento in cui tali formalità e tali adempimenti risultino compiutamente eseguiti.”
10. Con nota n. 29981/RU del 20.12.2007 il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato che il Comitato Paritetico Ministero-Regione Puglia, ha proceduto alle verifiche di cui all’art. 11 dell’Accordo di Programma Quadro, riscontrando la sostanziale coerenza del progetto definitivo a quello preliminare trasmesso dal Comune di Lucera;
11. Con Delibera di Giunta n. 30 del 14.02.2008 il Comune di Lucera ha preso atto degli schemi dei Protocolli d’Intesa, delle convenzioni del programma “Contratti di Quartiere II”, autorizzando il Vice Sindaco alla loro sottoscrizione;
12. che in data 31/03/2008 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa e la Convenzione per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell’ambito del Programma
innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II” ricadente nel Comune di Lucera;
13. In data 31.03.2008 è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa” stipulato ai sensi dell’art. 7 del citato accordo di programma quadro tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, la Regione Puglia ed il Comune di Lucera fruente del co-finanziamento Stato-Regione di euro 5.000.000,00, di cui euro 3.250.000,00 a carico dello Stato ed euro 1.750.000,00 a carico della Regione Puglia, indicando i soggetti attuatori privati aggiudicatari rappresentati dal Comune di Lucera;
14. In data 31.03.2008 è stata sottoscritta la “Convenzione” stipulata ai sensi dell’art. 8 del citato accordo di programma quadro tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, la Regione Puglia ed il Comune di Lucera concernente il programma sperimentale (lavorazioni ed attività) ricadente nel Contratto di Quartiere II del Comune di Lucera per un importo di euro 733.906,68 ricompreso all’interno del finanziamento statale;
15. con Decreto Direttoriale 10 aprile 2008 n. 2918 del Ministero delle Infrastrutture –Direzione Generale per le Politiche Abitative, registrato, veniva approvato il Protocollo d’Intesa e la convenzione relativi al Contratto di Quartiere in oggetto;
16. In data 04.06.2008 veniva notificata al Comune di Lucera copia conforme del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per le Politiche Abitative prot. nr. 2918 del 10.08.2008, in relazione dell’avvenuto finanziamento del programma denominato “Contratto di Quartiere II”, con registrazione alla Corte dei Conti in data 02.05.2008 reg. 4 fog. 275;
17. Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 16.10.2008 l’amministrazione comunale di Lucera approvava la variante al P.E.E.P. finalizzata alla realizzazione degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere II;
18. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16.10.2008 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Lucera ed i soggetti attuatori degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere II;
19. Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 dell’11.11.2009 l’amministrazione comunale di Lucera prendeva atto della Conferenza dei Servizi Regionale del 28.10.2009 e adottava il piano di adeguamento e verifica relativo alla zona 167 per l’edilizia economica e popolare.
20. Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2010 l’amministrazione comunale di Lucera approvava il piano di adeguamento e verifica relativo alla zona 167 per l’edilizia economica e popolare.
21. Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 07.05.2010 l’amministrazione comunale di Lucera approvava, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 167/62, come modificato ed integrato con l’art. 34 della Legge n. 865/71, la Variante al Piano di Zona 167-Pezza del Lago per ritipizzazione degli standard finalizzata alla creazione di aree a parcheggio pubblico in corrispondenza di via Scarano, con conseguente traslazione dei lotti C1, C2, C3, D previsti dal Contratto di Quartiere II;
22. Che con delibera di C.M. n. 80 del 07.10.2010 si deliberava di:
• stabilire, quale prezzo di cessione unitario degli alloggi di edilizia convenzionata, quello determinato su base regionale per l’edilizia sovvenzionata, con deliberazione di G.R. Puglia n. 2081 del 3.11.2009, pari ad Euro 1.300,62 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc = Su + 60% (Snc + Sp)).
• stabilire, per l’acquisizione delle aree necessarie all’attuazione del Programma Contratti di Quartiere, i seguenti valori unitari:
• Valore aree ricadenti all’interno del P.E.E.P. = euro/mq. 45,76 x 0,75 + agg. ISTAT (3,40% - dall’11.08 al 7.2010) = euro/mq. 35,49
• Valore aree ricadenti nel C. di Q. ed esterne al P.E.E.P. = euro/mq. 57,06 + agg. ISTAT (3,40% - dall’11.08 al 7.2010) = euro/mq. 59,00.
• Precisare che, al fine di garantire la completa attuazione del Programma Contratti di Quartiere II e quindi anche la realizzazione degli interventi pubblici con i fondi privati che gli assegnatari dei lotti di edilizia convenzionata devono versare con le modalità stabilite dall’art. 4 dell’allegato schema di convenzione, è necessario che gli importi della seconda e terza rata da versare a distanza di sei e dodici mesi dalla sottoscrizione della medesima convenzione, siano garantite con la stipula di:
• 1) apposita polizza fidejussoria bancaria rilasciata esclusivamente da istituto di credito abilitato di cui all’art. 107 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); o
• 2) apposita polizza fidejussoria assicurativa costituita da una compagnia di assicurazione compresa nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISVAP.
• La garanzia così prestata deve contenere le seguenti apposite clausole: “la banca (o società assicuratrice) dichiara di prestare la presente fideiussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell’art. 1957 del codice civile e con esplicita rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile. Si assicura inoltre il soddisfo di quanto garantito con la presente fideiussione entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’amministrazione”.
• La fideiussione, bancaria o assicurativa, deve avere validità per il tutto periodo di durata e di efficacia della presente convenzione.
• Approvare, come approva, a parziale modifica ed integrazione dello schema di convenzione già approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 16.10.2008, il testo del nuovo schema di convenzione rielaborato, regolante i rapporti tra Comune di Lucera e soggetti privati che concorrono alla attuazione del Contratto di Quartiere II°, nel testo di nr. 26 articoli che è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
• Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
23. Che con Delibera di Giunta Municipale n. 155 del 29.06.2011 inerente il “Contratto di Quartiere II – Pezza del Lago – zona 167, avente ad oggetto “acquisizione somme per completamento procedura espropriativa, atto di indirizzo al Responsabile del VI Settore per la riproposizione del bando pubblico per l’assegnazione del lotto di tipologia C3 (casa di riposo o centro disabili)”. la G.M. prende atto del fatto che il lotto di tipologia C3 non è stato assegnato in quanto l’unica offerta pervenuta presentava una anomalia nella documentazione depositata. A far data dal 2004 al 29.06.2011 per tale lotto non è stato effettuato alcun esperimento di gara per la sua assegnazione. Di conseguenza l’importo di € 485.145,82 relativo agli oneri espropriativi occorrenti per l’acquisizione dell’area interessata alla costruzione del lotto di tipologia C3, non è ancora nella disponibilità dell’Amministrazione.
Si dava, pertanto, atto di indirizzo al Responsabile del VI Settore all’attivazione della giusta procedura per la riproposizione del Bando Pubblico per l’assegnazione del lotto di tipologia C3 come Casa di Riposo o Centro Disabili, riservandosi, solo in caso di mancata assegnazione del lotto in questione come Casa di Riposo o Centro Disabili, l’eventuale avvio del procedimento per la sua ritipizzazione finalizzata alla realizzazione di lotti di edilizia residenziale convenzionata: con variazione della destinazione d’uso.
Dal 29.06.2011 il responsabile del VI Settore non ha ancora adempito all’atto di indirizzo.
Tutto ciò premesso e tenuto conto che:
• Il Comune di Lucera ha partecipato al Bando di Gara promosso dalla Regione Puglia e pubblicato sul BURP n. 114 del 09.10.2003 riguardante i Contratti di Quartiere II.
• Con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria delle proposte di “Contratti di Quartiere II” presentate dai Comuni delle Regione Puglia che ha visto il Comune di Lucera beneficiario di un finanziamento pari ad € 5.000.000,00.
• Il punteggio accumulato dalla proposta progettuale presentata dal Comune di Lucera è stato determinato, verosimilmente, anche dalla previsione di realizzazione di una Casa di Riposo o Centro per Disabili.
SI CHIEDE E CHIEDE:
1. Se la Casa di Riposo non si farà, e quindi si procederà, come da atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.M. sopra citata, alla ritipizzazione del terreno finalizzata alla realizzazione di lotti di edilizia residenziale convenzionata e, quindi, con variazione della destinazione d’uso, il Comune di Lucera, perdendo punteggio, potrebbe perdere anche il finanziamento di 5.000.000 di euro?
2. Cosa succederebbe se ciò avvenisse ad intervento già iniziato, e quindi dopo che il Comune di Lucera abbia già rilasciato i Permessi di Costruire ai soggetti attuatori e dopo aver già appaltato le opere pubbliche?
3. Si potrebbe verificare la eventualità di dover restituire all’Ente erogatore il finanziamento avuto per perdita di requisiti?
4. Sarebbe ancora valido, in tal caso il “Contratto di Quartiere” inteso come strumento urbanistico in variante?
5. Se tale strumento urbanistico non fosse legittimo, potranno essere legittimi gli espropri fatti per la sua attuazione?
6. A carico di chi graverebbe la somma di €. 5.000.000,00 da restituire all’Ente Erogatore per effetto di una eventuale revoca del finanziamento per carenza di titoli?
7. Non sarebbe opportuno chiedere all’Ente Erogatore del finanziamento chiarimenti in tal senso?
8. A proposito di finanziamenti concessi dalla Regione Puglia (€ 1.601.910,57), come è finita la vicenda riguardante i lotti destinati alla Locazione obbligatoria (facenti parte della transazione Capobianco?);
9. Con quali soldi si è pagato il corrispondente progetto redatto dall’arch. SGOBBA (pare di € 200.000,00 Rif. Art. pubblicato su “lucerabynight.it” in data 26.04.2010 a firma di Gianfranco Sammartino)?
Nella certezza che ognuno dei destinatari, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, possano dare risposta ai sopracitati interrogativi, il sottoscritto porge distinti ossequi.



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