Microfono aperto per Antonio Chiella che ci scrive:
Consentitemi di informare la cittadinanza, trattandosi di questioni d'interesse generale, che ho segnalato alcune ben individuate situazioni di criticità esistenti all’interno della pianificazione urbanistica generale comunale e sovra-comunale di Lucera, inviate tramite p.e.c. al Direttore Generale dell’Amministrazione provinciale sig. V. Morlacco (già Sindaco di questa Città, senza che da questi abbia ricevuto una risposta). Ho inoltrato la medesima nota anche alla cortese attenzione del Responsabile del Forum cittadino “Il tuo PUG”, del Sindaco sig. P.Dotoli e del Segretario Generale sig.M. Maccarone del Comune di Lucera, del Segretario Generale sig. F.Re e nuovamente (sic!) del Direttore Generale sig. V.Morlacco. Ho richiesto un' “urgente e cortese pubblicazione sul citato Forum cittadino
(http:www//.comune.lucera.fg.it/partecipazione_pug.asp), ove ad oggi risultano presentate solo quelle della CGIL e del cittadino sig. Antonio Di Matto”. Visto e considerato che sul predetto Forum è testualmente (e soprattutto stranamente!) evidenziato che: "tutti i suggerimenti verranno pubblicati qui di seguito solo dopo essere stati vagliati dall'apposito ufficio" di quel "Responsabile de’ “Il Tuo PUG”!!!), spero che le allegate osservazioni, vengano da questi pubblicate, nell’ambito della “PARTECIPAZIONE” pubblica prevista dal Codice dell’Ambiente e dalle relative norme legislative e regolamentari regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che invece non prevedono "suggerimenti".
Le segnalazioni di Chiella
Ill.mo sig. DIRETTORE GENERALE dell’Amministrazione Provinciale di FOGGIA
dott. Vincenzo Morlacco
protocollo@cert.provincia.foggia.it
Oggetto: Segnalazione situazioni di irregolarità, omissioni e disfunzioni avvenute nell’ ambito del governo e uso del territorio comunale e sovra-comunale (Art. 52, comma 3, dello Statuto Provinciale).
Il sottoscritto Antonio CHIELLA, nato il 25 gennaio 1958 a Foggia, residente a Lucera (FG) in Viale Michelangelo n. 262, Patente di guida n. FG2204490F rilasciata dal Prefetto di Foggia in data 6-3-1987, in relazione alla raccomandata A.R. n. 13898018427-0 pervenutagli per conoscenza in data 17 novembre 2010, concernente la nota della Regione Puglia – Servizio Urbanistica – protocollo uscita AOO_079_11/11/2010 n° 0015209 - avente ad oggetto: “LUCERA (FG)
– Richiesta annullamento delibere CC n. 45/2009 e n. 6/2010 (zona PEEP)”, inviata al Sindaco del Comune ed al Dirigente UTC del Comune di Lucera ed alla Provincia di Foggia – Servizio Territorio, estremamente deluso per il mancato riscontro da parte dei medesimi Organi, segnala quanto segue.
In detta nota, il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, ing. Nicola Giordano, “…evidenzia pregiudizialmente che a norma dell’art. 39 della L.R. 22/2006, le funzioni regionali in materia di annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali – ove ne ricorrano gli estremi – sono state delegate alle Province”.
Il richiamato articolo 39 della L.R. 22/2006 stabilisce, tra l’altro, che le funzioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) devono essere esercitate dalle Province “… secondo le disposizioni normative in vigore e in conformità con le previsioni dei rispettivi Statuti”.
Ciò premesso, ai sensi del vigente Statuto provinciale (art. 52, comma 3), al fine di comprendere pienamente atti, fatti, comportamenti e circostanze utili, da riferire, a cura della S.V. Ill. ma, al sig. Presidente della Provincia affinché adotti i conseguenti provvedimenti, su ogni situazione di irregolarità, omissione e disfunzione, in osservanza degli obblighi di controllo della pianificazione dell’intero territorio comunale e provinciale (articolo 7 della legge n. 1150 del 1942, come sostituito dall’articolo 1 della legge n. 1187 del 1968), il sottoscritto rappresenta quanto segue, con particolare riferimento:
a) alle così dette “zone bianche" (termine convenzionale usato in passato, erroneamente, per indicare le zone agricole, che deve invece indicare le zone "non pianificate"), divenute tali per decadenza dei vincoli quinquennali;
b) alle Deliberazioni illegittime in materia urbanistica e nei relativi procedimenti di espropriazione approvati dal Consiglio comunale di Lucera;
c) alla compatibilità della pianificazione comunale e sovracomunale con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi della L.R. 20/2001 e s.m.i.
Relativamente alla precedente lettera a) infatti, a seguito della richiesta di intervento dei poteri sostitutivi regionali per ridestinazione urbanistica di un suolo già tipizzato come “VERDE PUBBLICO ATTREZZATO”, la Giunta Regionale, con Deliberazione 6 Dicembre 2005 n. 1797 (in BURP n. 158 del 28-12-2005), ha deliberato: “DI DIFFIDARE di conseguenza, ai sensi dell’art. 55/co.3° della L.r. 56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell’art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001), il Comune di Lucera a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previdente P.R.G. oggetto di caducazione di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, ex art. 2 della L. n. 1187/1968”.
L’ex Consigliere regionale Sig. Angelo Cera (attualmente Parlamentare della Repubblica Italiana), in data 6 giugno 2006, con riferimento alla predetta “Diffida” regionale al Comune di Lucera, con un’interrogazione rivolta al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore all’Urbanistica prof.ssa Angela Barbanente, avente ad oggetto “Adempimento per diffida di Giunta Regionale imposta al Comune di Lucera n. 1797 del 6/12/2005”, presentata all’intero Consiglio Regionale della Puglia con nota della Dirigente del Settore Aula e Rendicontazione n. 2006000004296 dell’8 giugno 2006, indirizzata ai Sigg. Presidenti dei Gruppi Consiliari, ha messo in evidenza, a quella data, che la Giunta Regionale non aveva ancora proceduto “decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle menzionate disposizioni dell’art. 55/co. 3° della L.r. n. 56/1980, alla nomina di un “commissario ad acta”.
Relativamente alla richiesta di cui alla lettera b) invece, il Presidente della Repubblica, ha adottato la decisione su un ricorso straordinario presentato da Cittadini di Lucera (Sigg.ri Schiavone) ed ha emanato il Decreto 15 aprile 2009, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato - Adunanza della Sezione Seconda del 21 novembre 2007, n. 200411010. In detto parere, parte integrante e sostanziale del richiamato Decreto Presidenziale, di cui non risulterebbe che sia stata mai data pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione (?), si legge, tra l’altro, che: “…dovevano essere stimate le esigenze dell’edilizia economica e popolare e le esigenze abitative complessive nel nuovo periodo di efficacia delle prescrizioni (art. 3, comma 1, della legge n. 167/1961 (rectius: 1962, N.d.A.), pure se la “variante” potesse essere qualificata non essenziale quanto al contenuto……Per giurisprudenza costante, la valutazione del fabbisogno è presupposto necessario per la legittimità del piano, onde, nel caso in esame, la sua omissione vizia sia l’approvazione della “variante” sia gli atti inerenti alla procedura espropriativa di attuazione…..…con il conseguente annullamento della deliberazione del 23 marzo 1999, n. 9….”. In un successivo ricorso (Sigg.ri Capobianco) inoltre, il Consiglio di Stato, con Decisione n. 5953/2008 Reg. Dec., depositata in Segreteria in data 4 Dicembre 2008, pronunciata in sede giurisdizionale (questa volta dalla Sezione Quinta), emessa nella Camera di Consiglio in data 14 dicembre 2007, tardivamente notificata al Comune di Lucera in data “10.12.2008”, “..accoglie i ricorsi originari ed annulla i provvedimenti in quella sede impugnati ...”, alcuni di questi ultimi testualmente di seguito riportati:
“3.1….. deliberazione n. 9 in data 23.3.99 del Consiglio Comunale di Lucera di adozione di variante al piano di zona 167 per l'edilizia economica e popolare approvato con D.P.G.R. n. 1091/79;
3.4….delibera G.C. n. 75 del 10.10.2002 di approvazione di modifiche agli schemi di convenzione di tipologia residenziale e per attività terziarie da stipularsi con i soggetti attuatori del PEEP e le convenzioni eventualmente stipulate;
3.5. … concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Lucera per la costruzione di immobili destinati a civile abitazione nell'ambito del piano di zona…;…. ogni relativo atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, in quanto lesivo, ivi compreso il (non conosciuto) parere favorevole reso dal Consulente all'urbanistica, ing. Cutruzzolà e quello dell'Ufficio urbanistica del Comune di Lucera…”.
Nonostante le suddette analoghe pronunce del Consiglio di Stato – Sezioni II e V –emesse a distanza di meno di un mese l’una dall’altra (21 novembre e 14 dicembre 2007), il Presidente della Repubblica, in data 5 novembre 2010, in relazione ad un altro analogo ricorso presentato questa volta dal sottoscritto, sempre avverso la medesima “deliberazione n. 9 in data 23.3.99 del Consiglio Comunale di Lucera”, “VISTO il parere n° 03016/2008 espresso dal Consiglio di Stato II Sezione nell’adunanza del 9 dicembre 2009”, ha decretato che “Il ricorso straordinario, di cui alle premesse, è irricevibile ed inammissibile”, basandosi sul parere del Consiglio di Stato che ha rilevato solo gli aspetti formali, non sostanziali, legati ai termini di presentazione del ricorso alla delibera n. 9/1999 “affissa all’albo pretorio del Comune di Lucera fino al 7 maggio 1999”,ma non sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (?), ovvero alla mancata notifica del ricorso a qualche controinteressato.
Con riferimento alla precedente lettera c) infine, il PTCP di Foggia, sia nella fase di adozione e sia in quella di approvazione definitiva avvenuta con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 2009, n. 84, non ha minimamente tenuto in considerazione [?] la Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2008, n. 1531 avente ad oggetto: “Presa d’atto dello schema di Documento regionale di assetto generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) - Legge regionale 27 luglio 2001, n.20, art.4, comma 3, lett. b) e art.5, comma 10 bis”, sebbene in quest’ultima Delibera fosse stato espresso parere favorevole dalla V Commissione del Consiglio Regionale con Decisione n. 81 del 29/10/2008, parte integrante e sostanziale della Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2009, n. 26, pubblicata sul BURP n.31 in data 25 febbraio 2009, avente ad oggetto: “Adozione dello schema del Documento Regionale di assetto Generale (DRAG) Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) (Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10-bis”.
Della richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1531/2008, infatti, il sottoscritto ritiene opportuno e doveroso riportare integralmente il paragrafo intitolato “Relazioni con gli “Indirizzi” per i PUG”:
“Come è noto, gli “Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG)” definiscono un nuovo modello di pianificazione comunale basato sulla articolazione dei suoi contenuti: in previsioni strutturali, che perseguono gli obiettivi della salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio e indicano le grandi scelte di assetto di medio-lungo periodo costruite a partire dai contesti territoriali individuati; previsioni programmatiche, che contengono gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e di gestione delle trasformazioni diffuse, indicando gli interventi coerenti con il livello strutturale e realisticamente realizzabili nel breve-medio periodo. Negli indirizzi, inoltre, è esplicitamente affermata la necessità, per i PUG, di ancorare i propri sistemi di conoscenza e le proprie previsioni a contesti e dinamiche di area vasta. In quest’ottica le previsioni del PTCP debbono costituire un fondamentale supporto per i Comuni nella costruzione dei nuovi piani.
Pertanto, ai fini del supporto, dell’indirizzo e del coordinamento della pianificazione comunale, tutti i contenuti del PTCP relativi al sistema ambientale e paesaggistico, all’organizzazione territoriale del sistema insediativo e all’armatura infrastrutturale di livello provinciale, comunque siano articolati, debbono rendere riconoscibili ai Comuni le “invarianti strutturali” di livello provinciale, che costituiranno a loro volta un significativo orientamento per la individuazione da parte dei Comuni delle proprie invarianti strutturali. In particolare il PTPC deve esplicitare:
- le invarianti strutturali relative al patrimonio territoriale provinciale, individuato nel quadro conoscitivo e dagli strumenti di pianificazione regionale, paesaggistica e ambientale, opportunamente specificato e integrato. Le invarianti definiscono vincoli e regole di trasformazione relative ai caratteri dei beni costitutivi il patrimonio, ambientali, paesaggistici, infrastrutturali e urbani; i vincoli e le regole sono finalizzati a garantire la riproducibilità e la non negoziabilità dei valori dei beni patrimoniali nel medio e lungo termine e ad assicurare l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio provinciale;
− lo schema di assetto di livello provinciale, comunque definito, costituito dalle grandi scelte insediative, ambientali, dall’armatura infrastrutturale di progetto, dagli impianti di livello provinciale, dai nodi specializzati ecc. che dovranno garantire l’efficienza e la qualità ecologica e funzionale del territorio ed essere coerenti con la riproducibilità e la valorizzazione delle invarianti strutturali.
Invarianti strutturali e schema di assetto di livello provinciale costituiscono quindi un significativo orientamento per la individuazione da parte dei Comuni delle proprie invarianti strutturali, sia in termini di riconoscimento e tutela delle componenti paesaggistico ambientali e storico culturali, sia in riferimento alle grandi scelte di assetto di livello provinciale, che orienteranno le scelte comunali.
Infine, sempre con la medesima finalità di costituire un utile riferimento per orientare l’azione dei Comuni, il PTCP:
− articola territorialmente gli indirizzi e i criteri per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale e, in particolare, definisce i criteri per la individuazione dei contesti territoriali da parte dei Comuni nella elaborazione dei propri Piani Urbanistici Generali, con particolare riferimento a quelli rurali, che potranno avere estensione inter o sovracomunale; i criteri potranno essere basati su una valutazione comparata, ad esempio, delle densità e forme d’uso del territorio nei vari territori comunali, in modo che la individuazione dei contesti da parte dei Comuni avvenga avendo concreti riferimenti in relazione a un territorio più ampio di quello comunale; in definitiva, i criteri dovrebbero spingere i Comuni a considerare sempre il proprio territorio come parte di un territorio più ampio, per il quale la Provincia offre conoscenze e interpretazioni, indirizzi e direttive per le trasformazioni dirette previste dai PUG;
− in particolari situazioni territoriali, fornisce una individuazione di massima di alcuni contesti territoriali particolarmente sensibili e/o con evidenti caratteri intercomunali (es. tracciati monumentali, strade mercato, contesti rurali caratterizzati da particolari valori e condizioni d’uso o di degrado)”.
STA DI FATTO, PERO’, CHE IL COMUNE DI LUCERA È RISULTATO ASSENTE ALLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE DEL PTCP TENUTASI PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA IN DATA 13 MARZO 2009!!!
Il PTCP definitivo della Provincia di Foggia è stato poi oggetto di “PARERE MOTIVATO” espresso con la Determinazione del Dirigente dell’UFFICIO VIA/VAS della Regione Puglia in data 3 marzo 2010, n. 71.
In data 27 MAGGIO 2010, a seguito di specifiche osservazioni riguardanti la mancata revisione del PTCP di Foggia in osservanza delle molteplici e importantissime prescrizioni del richiamato “Parere Motivato”, incidenti particolarmente anche sulla pianificazione urbanistica esecutiva di Lucera (un esempio per tutti: il Piano Comunale dei Tratturi adottato in fase di gestione commissariale del Comune di Lucera senza la procedura VAS e pubblicazione dell’avviso sul BURPI), la Regione Puglia, con nota protocollo informatico AOO_089_27/05/2010/N.0007375_USCITA a firma del Dirigente Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS – Ing. Gennaro Russo, inviata in primis alla Provincia di Foggia - Settore Pianificazione Territoriale SIT e Beni Culturali, al Comune di Lucera, all’Assessorato Regionale all’Assetto del territorio Settore Assetto del territorio e, per conoscenza, al sottoscritto, avente ad oggetto: “PTCP di Foggia – Valutazione Ambientale Strategica”, ha comunicato quanto segue: “Si trasmette agli enti in indirizzo la nota (prot. n. 7362 del 27.05.2010) pervenuta a questo Ufficio, con l’invito a tenere in debito conto quanto esposto nella stessa”.
POICHE’ NESSUNO DEGLI ORGANI INTERESSATI HA (IN OGNI TEMPO E FINO A TUTT’OGGI), DOPO OLTRE UN ANNO, FORNITO UN QUALSIVOGLIA CENNO DI RISCONTRO A TUTTO QUANTO INNANZI RAPPRESENTATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
1) “ZONE NON PIANIFICATE” DEL COMUNE DI LUCERA;
2) REITERATE “VARIANTI ILLEGITTIME DENTRO E FUORI DEL PIANO DI EDILIZIA ECONOMINA E POPOLARE (“PEEP”) DEL COMUNE DI LUCERA, IVI COMPRESE QUELLE CORRELATE ANCHE AL “CONTRATTO DI QUARTIERE II” IL CUI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (D.P.G.R.), NON E’ STATO TRA L’ALTRO ANCORA PUBBLICATO SUL BURP (?);
3) PIANO COMUNALE DEI TRATTURI DEL COMUNE DI LUCERA,
il sottoscritto, pregiudizialmente,
CHIEDE alla S.V. Ill.ma
di voler URGENTEMENTE segnalare al sig. Presidente della Provincia di Foggia, ai sensi dell’articolo 52, comma 3, dello Statuto Provinciale, le suddette situazioni di irregolarità, omissioni e disfunzioni, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti da assumere secondo le disposizioni normative in vigore e in conformità con le previsioni del medesimo Statuto della Provincia di Foggia (in BURP 5-12-2001, n. 176).
Non ricevendo ancora riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della presente p.e.c., il sottoscritto la renderà pubblica, segnalando, suo malgrado, l’inerzia e le omissioni alle competenti Autorità.
Con osservanza.
Lucera, addì 3 gennaio 2012
Antonio Chiella
antonio.chiella@postacertif