Riceviamo, con richiesta di diffusione e pubblicazione, l'interrogazione sui Mosaici di San Giusto, presentata dalla Lista Tutolo al sindaco, Pasquale Dotoli, all'assessore ai Lavori pubblici, Mario Follieri, all'assessore al Turismo, Giacomo Capobianco.
In questo scorcio di tempo che va dal dicembre 2003 (approvazione dello studio di fattibilità) a tutt'oggi, abbiamo assistito ad un continuo cambiamento del sito dove ubicare i Mosaici di San Giusto. Ancora oggi non si ha ben chiaro quale sarà la sede definitiva.
Un grosso movimento di opinione si è creato intorno all'ipotesi di trasferimento dei mosaici all'interno della Fortezza normanno - sveva - angioina e sembra scongiurata la collocazione all'interno di un sito storicamente affatto diverso dal contesto in cui sono stati ritrovati i detti mosaici.
Si è assistito ad un continuo mutare di opinioni espresse nelle forme ufficiali dalle Soprintendenze interessate per cui la collocazione è passata dall'area antistante l'ex convento di San Pasquale al campo di pattinaggio ubicato nella villa comunale e nuovamente all'interno del giardino dell'ex convento di San Pasquale per poi essere visti ben inseriti all'interno della Fortezza, da cui un ripensamento li fa tornare all'interno dell'area di San Pasquale.
In tale balletto di siti le somme per lavori e per spese ad essi collegati sono cresciuti oltre i limiti di legge che espongono il Comune a possibile penalizzazione da parte degli enti preposti e, non ultimo, della Corte dei Conti.
Si chiede si conoscere se non sia stata intaccata la potestà programmatoria del Comune a vantaggio delle Soprintendenze le quali in tempi differenti hanno espresso pareri contrastanti.
Se in tali variazioni di siti siano intravedibili responsabilità dei dirigenti e più ancora dei professionisti incaricati della progettazione e direzione lavori; se a carico di questi ultimi non vi siano gli estremi del difetto di progettazione che ha portato a numerose varianti. La legge, infatti prescrive che sono ammesse le varianti in corso d'opera solo in casi ben individuati (introduzione di nuove norme, di nuove tecnologie, di nuove leggi in contrasto con le previsioni di progetto ecc.) e che possano essere motivo di variante solo le occorrenze impreviste ed imprevedibili ed anche queste nei limiti quantitativi tassativamente previsti dalla legge. Sottolineo la congiunzione e perché mentre l'imprevisto può essere attribuibile al redattore del progetto, l'imprevedibile è addebitabile a fatti eccezionali indipendenti dalla diligenza posta nella progettazione. È imprevedibile che il sito scelto non sia più ritenuto idoneo, senza che ci sia stato un evento che lo renda inutilizzabile (un terremoto, una frana)? O è solo frutto della diversa volontà o valutazione di chi deve darne il Nulla Osta? In definitiva, se l'eventuale danno economico subìto dal Comune sia addebitabile alla struttura amministrativa, alle Soprintendenze che avevano espresso già il N.O., al dirigente o al professionista incaricato.
Se la realizzazione dell'opera richiede continue varianti dovute a non soppesate esigenze di quanto necessario o alla insufficiente valutazione di ogni aspetto nella fase di progettazione, è ancora invocabile la "fiducia" posta alla base dell'affidamento di più e più incarichi ad un professionista scelto scavalcando la prevista ed obbligatoria competizione tra diverse professionalità attingibili sul mercato? In concreto, l'incaricato arch. Serpenti riscuote ancora la fiducia dell'Amministrazione, secondo le esplicite richieste della legge sul concetto di "fiducia".
Si chiede se la competitività invocata dalla legge nella scelta del fornitore di servizi - nella specie l'arch. Serpenti - abbia avuto come esito un risparmio dell'amministrazione, atteso che attualmente la scelta del contraente deve avvenire anche sulla base dello sconto offerto sulla tariffa professionale: risulta che l'arch. Serpenti riserva uno sconto del 10% sugli onorari spettanti, a volte ridotti al 5%, mentre una legge dello Stato - la legge 26-04-1989 n° 155, art. 4 comma 12 bis - prevedeva una riduzione del 20%; riduzione, peraltro, non avente più rilevanza, in relazione al fatto che l’importo effettivo viene stabilito dal mercato (in sede di gara), quando si pone in essere, da parte del responsabile del procedimento, una gara.
Per i servizi tecnici di importo inferiore a 100 000 euro, l’art. 91, comma 2, del Codice dispone che detti incarichi possano essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l’affidamento di contratti di pari importo mediante le procedure aperta, ristretta o negoziata con bando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 57, comma 6, del Codice) previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; l’affidamento va fatto all’operatore economico (professionista) che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si invita l'assessorato a rileggere le indicazioni formulate dall' Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione 19/01/2006, n. 1.
Con riguardo agli oneri per la sicurezza previsti per le opere pubbliche, si chiede di conoscere come essi sono stati determinati nel progetto relativo ai mosaici di San Giusto e come è stata applicata la normativa in vigore; concretamente: in quale misura e se da scorporare dall'importo a base d'asta per evitare che su di essi sia applicato il ribasso di gara, oppure da aggiungere, tout court, all'importo dei lavori.
Si chiede infine di conoscere se le opere relative ai mosaici di San Giusto siano da considerare opere di urbanizzazione primaria - secondaria o, in alternativa, se siano da considerare come ristrutturazione edilizia; motivi per i quali è lecita l'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 10% - come costantemente applicata ai lavori di cui parliamo - anziché nella misura ordinaria del 20%.
Per ultimo, ma non di minore importanza, si chiede se è stato ottemperato, da parte del Comune, alle prescrizioni del Consiglio dell'Autorità di Vigilanza impartite specificamente al Comune di Lucera nella seduta del 27-05-2005 invitandolo "ad interrompere la sequela di incarichi professionali diretti all'arch. Stefano Serpenti ed a provvedere, per il futuro, nel rispetto del principio della più ampia partecipazione, ad assicurare la necessaria trasparenza alle relative procedure"; specificava, l'Autorità, che sulla questione era già intervenuta con la determinazione n. 18/2002 del 24-07-2002.
Le domande sin qui poste saranno trasferite anche ad una serie di altri lavori pubblici che hanno visto destinatario di incarico professionale sempre un unico professionista, per conoscere se siano state rispettate tutte le leggi vigenti in tema di affidamento di incarichi di opere pubbliche e di gestione di lavori pubblici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, o se si siano mortificate altre professionalità tenute neglette, pur in regime di competizione corretta in un mercato libero.
A tal uopo si preannuncia la presentazione di una interrogazione scritta con la quale verranno esplicitati molti dubbi - che dovranno essere sciolti - sulla condotta dell'Amministrazione comunale in riferimento ad una serie di opere pubbliche.
Nell'attesa di una risposta che soddisfi le esigenze di trasparenza nella gestione della cosa pubblica, la Lista Tutolo chiede che, nelle more di una chiarificazione sulla collocazione dei mosaici di San Giusto e dell'utilizzo della nostra Fortezza normanno-sveva-angioina sia revocato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di completamento, valorizzazione e fruizione dei mosaici delle chiese paleocristiane all'interno della Fortezza, incarico conferito con Determinazione Dirigenziale del 5° Settore N° 84 del 22-02-2010; contestualmente, di dare disposizioni affinché sia rielaborata la 3^ perizia di variante e suppletiva nel senso da riportarsi alle previsioni progettuali, senza aumento di costi. Al riguardo si chiede conto di quanto si legge nella delibera di Giunta Municipale N° 170 del 23-07-2010 lì dove si afferma che "occorre redigere apposita perizia suppletiva e di variante (la 3^) del progetto già appaltato, in modo tale da prevedere un primo intervento di predisposizione dello spazio espositivo nell’area della Fortezza Svevo Angioina per la collocazione e sistemazione dei mosaici già restaurati con l'impiego dei finanziamenti già a disposizione di questo Comune (gli ex 750 000 €); in altro punto di detta deliberazione si dà atto che con nota assunta al prot. N. 21948 del 03-06-2010 (quindi già prima di riceverne l'incarico) il direttore dei lavori arch. Stefano Serpenti ha presentato la 3^ perizia di variante e suppletiva riguardante la nuova ubicazione della struttura espositiva con la musealizzazione dei mosaici, nell'area del Castello nonché il recepimento del finanziamento aggiuntivo di 180 000 €, per una spesa complessiva dell'opera di 949 235, 40 € …".
Si chiede che alla presente interrogazione si dia risposta scritta in modo da evitare eventuali fraintendimenti.