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| Ricorso Dc, la battaglia continua |
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Riceviamo e pubblichiamo
"Il ricorrente non è riuscito a fornire la prova del vizio dedotto". E' questa, in estrema sintesi, la motivazione del Tar che ha respinto il ricorso presentato dal sottoscritto, Stefano Buonavitacola, contro l'attuale Amministrazione comunale lucerina. Altro che totale infondatezza nel merito... Con la sentenza depositata il 25 novembre 2009, il Tar di Bari ha motivato il rigetto del ricorso che era fondato sulla racolta in bianco delle sottoscrizioni, da parte dei presentatori delle liste presentate nell'ultima competizione elettorale, e sulla supposta perfetta coincidenza di quelle presentate all'Uficio elettorale, e così certificate in bianco dal funzionario responsabile, rag. Patella, per la predisposizione dei certificati elettorali dei presentatori stessi e quelle depositate presso il segretario comunale, nella stessa mattinata e a distanza di pochi minuti, le une dalle altre". Orbene, in via preliminare il Tribunale amministrativo regionale esaminando le varie eccezioni processuali, prima fra tutte quella sollevata dalla difesa del sottoscritto, e relativa alla tardiva costituzione dei consiglieri comunali e quindi alla decadenza di ogni loro difesa. Infatti, l'eccezione presentata dall'avvocato Ettore Preziuso è stata accolta pienamente, per cui, sono stati stralciati dal giudizio gli atti presentati dagli avvocati Petito, Orsitto e Tucci, cioè i difensori dei consiglieri comunali. Questi, tuttavia, in una recente intervista si erano esaltati per la vittoria e si erano detti non certo poco avveduti nell'essersi presentati tardivamente in giudizio. Ossia, si erano volutamente costituiti all'udienza stessa, sperando di sorprendere l'avversario. Ma l'avvovato Ettore Preziuso, che ha patrocinato il sottoscrittore del ricorso, ha eccepito la loro decadenza dalla presenza in giudizio che è stata prontamente accolta dal Tar. Questo ha significato una sola cosa: i consiglieri comunali, per la tardiva costituzione in giudizio del loro collegio difensivo, hanno affrontato il dibattimento senza alcuna difesa! Non è andata meglio all'avvocato Mescia che ha difeso il Comune, in quanto anche la sua eccezione è stata rigettata dai giudici del tar: eccezione che si basava, a detta dell'avocato Mescia, sulla supposta inammissibilità del reclamo per genericità dei motivi. Invece, il Tar ha dichiarato che il ricorrente ha dedotto una censura chiara ed inequivocabile: la violazione dell'art.28 della legge elettorale, sulla considerazione che le sottoscrizioni dei presentatori delle candidature sarebbero state raccolte senza aver preventivamente indicato i dati identificativi di tutti i candidati e ciò in dispregio della indicata norma. Da un'indagine più approfondita, a parere del tar, porterebbe a verificare che non tutte le sottoscrizioni ufficiali sono state confermate e che soltanto le sottoscrizioni apposte sui moduli ufficiali recherebbero la autenticazione richiesta. Pertanto, dice il Tar, in assenza di altri indizi comprovanti la presunta irregolarità contestata, "non appare sorretta da prova adeguata la presunta mancanza di consapevolezza dei sottoscrittori". Ma, per forza doveva andare così, perchè non siamo stati ammessi alla preventiva verifica dei documenti relativi alle liste presentate al funzionario Patella e quelle presentate a pochi minuti di distanza al segretario comunale, nonostante ne avessimo richiesto per tempo le copie che ci sono state negate in virtù di una non meglio spiegata ma illegittima garanzia della privacy (motivo che ci ha indotto a presentare esposto alla Procura della Repubblica). Ma, ora che ne abbiamo avuta piena conoscenza, faremo le opportune verifiche e le esporremo senza dubbio al Consiglio di Stato dove presenteremo di sicuro appello. La battaglia dunque non è finita.
Stefano Buonavitacola
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| Lingresso della Residenza Comunale |
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